Sez. U, Sentenza n. 445 del 25/02/1970 (Rv. 345434 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - MANCANZA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO ARBITRALE - PRESUPPOSTO PROCESSUALE NON NECESSARIO.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - MANCANZA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO ARBITRALE - PRESUPPOSTO PROCESSUALE NON NECESSARIO.*
Il collaudo, pur se richiesto dall'art 44 del capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con DPR 16 luglio 1962, n 1063, come presupposto del procedimento arbitrale, non presenta, tuttavia, carattere assoluto, si da impedire agli arbitri di conoscere, in ogni caso, della materia attribuita alla loro Competenza dall'art 43 del predetto capitolato. E invero, a parte le eccezioni espressamente previste dallo stesso art 44, il divieto di proposizione della domanda di arbitrato in difetto del collaudo, e inoperante anche nelle ipotesi in cui il diritto vantato dall'istante resterebbe privo di tutela se l'Azione non fosse svincolata dal presupposto del collaudo medesimo, come nel caso in cui la lite vertesse sul diritto dell'appaltatore ad ottenere il collaudo stesso o l'appaltatore avesse diffidato la pubblica amministrazione a compierlo e fosse decorso un cosi lungo tempo da rendere l'inerzia equivalente a rifiuto. Pertanto, detto il presupposto costituito dall'espletamento del collaudo va assimilato a quei presupposti processuali qualificati non necessari, in quanto il giudice non e tenuto a rilevarne la Mancanza se la parte interessata non abbia sollevato la relativa eccezione, con la conseguenza che se l'improponibilita della domanda arbitrale per difetto del collaudo non e eccepita in Sede arbitrale, non puo essere dedotta come causa di nullita del lodo nel successivo giudizio dinanzi alla Corte di appello. (V 2498-69, massima n 342048 2449-69, massima n 341957).*
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 44, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)