Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34712 del 25/11/2022 (Rv. 666360 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Errore di fatto o di diritto non riconoscibile - Emendabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'errore di fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria può essere emendato, anche se non direttamente rilevabile dalla dichiarazione medesima, non potendosi assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli posti dalla legge a suo carico, in conformità ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto emendabile l'errore compiuto da una società che, nell'impugnare una cartella di pagamento relativa ad IRES - nella quale non aveva portato
a deduzione fiscale un investimento in ragione dell'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa - aveva presentato una dichiarazione integrativa oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1988).
Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 25, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)