Sez. 3, Sentenza n. 46325 del 26/10/2011 Ud. (dep. 14/12/2011) Rv. 251628 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO | Comportamento concludente di rinuncia alla "controprova" - Nullità - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO
In presenza di un comportamento concludente del difensore di rinuncia alla prova, non determina alcuna nullità del procedimento la mancata decisione del giudice sulla richiesta di ammissione alla prova contraria. (Nella specie la Corte ha ritenuto equivalente ad una "rinuncia implicita" alla prova il comportamento del difensore che, dopo aver chiesto l'ammissione di un teste a "controprova" su circostanze processualmente rilevanti, a fronte della mancata decisione del giudice - che si era riservato di provvedere all'esito del dibattimento - aveva omesso di reiterare la richiesta prima che questi si ritirasse in camera di consiglio per decidere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)