Sez. 1, Sentenza n. 9628 del 03/07/1998 Ud. (dep. 04/09/1998) Rv. 211280 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Imputato - Mancata assunzione - Imputato che abbia reso dichiarazioni spontanee e nulla abbia obiettato alla dichiarazione di chiusura del dibattimento - Rinuncia tacita all'esame - Configurabilità - Nullità del procedimento - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE
Non produce alcuna nullità del procedimento il mancato esame dell'imputato, allorché questi abbia preferito rendere ampie dichiarazioni spontanee e non abbia mosso riserva alcuna alla dichiarazione di chiusura dell'istruzione dibattimentale, nonostante l'omissione dell'esame, al quale deve ritenersi aver implicitamente rinunciato, a nulla rilevando che originariamente esso fosse stato richiesto e ammesso, anche perché l'ordine di assunzione delle prove dibattimentali previsto dall'art. 496 cod. proc. pen. non può essere modificato in mancanza di accordo delle parti, e l'esame dell'imputato si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte e non può essere reso in un qualsiasi momento processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 496, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 496, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)