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Sez. 6, Sentenza n. 9712 del 24/09/1996 Ud. (dep. 13/11/1996) Rv. 206015 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Dell'imputato - Incombente gia ammesso - Onere dell'imputato di manifestare il suo interesse all'assunzione - Sussistenza - Fattispecie: rinuncia implicita.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206015-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE

L'esame dell'imputato si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte. Conseguentemente l'imputato, qualora detto esame sia stato richiesto ed ammesso, deve manifestare il suo interesse alla effettiva assunzione dello stesso, opponendosi, se del caso, alla chiusura del dibattimento a pena di implicita rinuncia all'incombente. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero ravvisato rinuncia al suo esame da parte dell'imputato che, presente in aula, non aveva mosso alcuna riserva né nell'immediato né nelle conclusioni, alla dichiarazione di chiusura all'istruzione dibattimentale, nonostante l'omissione del suo esame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)