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Sez. 1, Sentenza n. 13077 del 03/10/2000 (Rv. 540699 - 01)

SICILIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - IN GENERE | Legislazione in materia di sanità pubblica - Art. 55 legge reg. Sicilia n. 30 del 1933 in materia di successione della ASL alle USL - Abrogazione a seguito dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540699-01

SICILIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - IN GENERE

A norma dell'art. 17 lett. c) dello Statuto Speciale, la Regione Sicilia in materia sanitaria non è titolare di una competenza esclusiva, bensì di una competenza concorrente, che deve perciò essere esercitata "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato"; ne consegue che l'art. 55 comma 10 legge reg. Sicilia n. 30 del 1993 (prevedente il trasferimento alle neo-costituite aziende unità sanitarie locali dei rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle soppresse unità sanitarie locali) deve ritenersi abrogato dall'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso possono gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle pregresse gestioni delle soppresse USL), atteso che il principio secondo il quale la legge statale emanata successivamente a quella regionale che abbia regolato il medesimo oggetto non ha effetto abrogativo della preesistente legislazione regionale trova il proprio limite nel caso in cui la norma statale sopravvenuta ponga principi diversi da quelli cui la precedente disciplina era ispirata, in forza della regola dettata dall'art. 10 legge n. 62 del 1953 che, pur specificamente riguardando le regioni a statuto ordinario, deve ritenersi applicabile anche alla legislazione concorrente delle regioni a statuto speciale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 03/11/1993 num. 30 art. 55, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)