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Sez. 2, Ordinanza n. 17813 del 27/06/2024 (Rv. 671714-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sequestro e confisca di prevenzione - Soggetto terzo - Accertamento dell’usucapione anteriore al procedimento - Azione davanti al giudice civile - Proponibilità - Condizioni - Richiesta preventiva al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione - Necessità. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671714-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

In caso di procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del 1965 ratione temporis vigente, il terzo che assume di essere proprietario del bene per averlo usucapito anteriormente alla confisca o al sequestro, può adire il giudice civile per l'accertamento del proprio diritto, solo dopo essersi preliminarmente rivolto al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione, nelle forme ivi consentite, al fine di dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento di confisca.

Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 novies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)