Sez. 1, Sentenza n. 564 del 25/01/1979 (Rv. 396687 - 01)
AZIENDA - AFFITTO - PROVA DELL'ESISTENZA E DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO - NEI RAPPORTI CON I TERZI - TESTIMONIANZE E PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
AZIENDA - AFFITTO - PROVA DELL'ESISTENZA E DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO - NEI RAPPORTI CON I TERZI - TESTIMONIANZE E PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
L'art 2556 cod civ, ove prescrive la Forma scritta ad probationem per il trasferimento della proprieta o del godimento di azienda, cosi come ogni altra disposizione concernente la prova di un contratto, opera nei rapporti fra i contraenti, e non anche con i terzi. Pertanto, la prova dell'esistenza e del contenuto di un contratto di affitto di azienda, per il quale, trattandosi di impresa individuale, non ricorra ipotesi di iscrizione nel registro delle imprese (art 100 disp att cod civ), puo essere data dall'affittuario anche con testimonianze e presunzione, nei rapporti con il terzo che contesti il verificarsi nei suoi confronti degli effetti previsti dall'art 2558 cod civ (successione dell'affittuario nei rapporti inerenti all'Esercizio dell'azienda). (V 930/75, mass n 374318).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2556, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)