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Sez. 3, Sentenza n. 1302 del 26/01/2004 (Rv. 569659 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Pluralità di domande proposte nel secondo giudizio, in relazione a soggetti anche diversi rispetto al primo giudizio - Condizione ostativa alla dichiarabilità della litispendenza in ordine alla domanda proposta in entrambi i giudizi - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569659-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La litispendenza è un rapporto tra due o più cause - e non tra più procedimenti - che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di "causa petendi " , di "petitum" ed esse pendano tra le stesse parti; ne consegue che, se il secondo procedimento è stato iniziato in relazione a due domande, per una sola delle quali sussistano i presupposti della litispendenza, essa può essere dichiarata in relazione a quella domanda, rimanendo irrilevante che in relazione all'altra domanda, proposta congiuntamente, siano stati convenuti in giudizio soggetti che non siano parte dell'altro giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)