Sez. 3, Sentenza n. 1302 del 26/01/2004 (Rv. 569659 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Pluralità di domande proposte nel secondo giudizio, in relazione a soggetti anche diversi rispetto al primo giudizio - Condizione ostativa alla dichiarabilità della litispendenza in ordine alla domanda proposta in entrambi i giudizi - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza è un rapporto tra due o più cause - e non tra più procedimenti - che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di "causa petendi " , di "petitum" ed esse pendano tra le stesse parti; ne consegue che, se il secondo procedimento è stato iniziato in relazione a due domande, per una sola delle quali sussistano i presupposti della litispendenza, essa può essere dichiarata in relazione a quella domanda, rimanendo irrilevante che in relazione all'altra domanda, proposta congiuntamente, siano stati convenuti in giudizio soggetti che non siano parte dell'altro giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)