Sez. 1, Sentenza n. 4686 del 30/03/2001 (Rv. 546196 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA | Stessa causa di separazione personale introdotta davanti a giudici diversi - Litispendenza - Criterio della prevenzione - Applicazione - Anteriorità - Riferimento - Data di deposito dei ricorsi in cancelleria.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA
Se la stessa causa di separazione personale dei coniugi viene introdotta davanti a giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria. Ha, infatti, rilievo generale il principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonché ai giudizi d'impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale nei procedimenti che s'instaurano con ricorso (ad eccezione del rito monitorio per il quale vige la diversa regola di cui all'art. 643 ultimo comma cod. proc. civ.) la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso in cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)