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Sez. 1, Sentenza n. 2444 del 18/03/1999 (Rv. 524247 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Procedimento antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990 - Giudizio di separazione dei coniugi - Richiesta in appello di prova tendente a dimostrare una relazione extraconiugale di un coniuge - Carattere di novità rispetto alla prova assunta in primo grado tendente a dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte dell'altro coniuge - Conseguenze - Ammissibilità della prova.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524247-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Le contrapposte richieste dei coniugi di addebitabilità della separazione all'altro coniuge formano oggetto di domande autonome avuti ciascuna un proprio "petitum" ed una autonoma causa "petendi", ma al tempo stesso non sono alternative, ben potendo essere accolte entrambe, con conseguente addebito della separazione ad ognuno dei coniugi; ne consegue che, vigente l'art. 345, secondo comma cod. proc. civ. nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 52 della legge n. 353 del 1990, deve ritenersi "nuova", e perciò ammissibile in appello, la domanda di prova testimoniale avente ad oggetto una relazione extraconiugale del marito rispetto alla prova testimoniale assunta in primo grado e tendente a dimostrare l'inosservanza degli obblighi di assistenza familiare da parte della moglie, giacché trattasi di circostanze diverse e distinte, senza tuttavia essere neppure indirettamente contrapposte, atteso che la prova delle violazioni dei doveri coniugali addebitata alla moglie non è idonea a contrastare le violazioni addebitate al marito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)