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Sez. 3, Sentenza n. 818 del 17/11/2015 Cc. (dep. 12/01/2016) Rv. 266176 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Decreto di archiviazione - Impugnabilità da parte dell'indagato - Esclusione - Ragioni - Dovere del giudice di declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266176-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

La persona sottoposta ad indagini non può proporre opposizione né ricorrere in cassazione, avverso il decreto con cui il g.i.p. dispone l'archiviazione del procedimento, trattandosi di un provvedimento che in nessun modo può pregiudicare i suoi interessi. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva della mancata motivazione da parte del giudice, che aveva disposto l'archiviazione per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, sulla insussistenza di prove favorevoli all'indagato, escludendo che nella fase delle indagini preliminari sia applicabile la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)