Sez. 6, Ordinanza n. 45001 del 26/10/2005 Cc. (dep. 07/12/2005) Rv. 233509 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO | Richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione - Dovere del giudice di motivare circa la insussistenza di prove a favore dell'indagato - Esclusione - Ragione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO
Qualora il P.M. abbia richiesto l'archiviazione per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, il giudice non ha il dovere di motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all'indagato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è applicabile alla fase delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)