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Sez. 6, Ordinanza n. 45001 del 26/10/2005 Cc. (dep. 07/12/2005) Rv. 233509 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO | Richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione - Dovere del giudice di motivare circa la insussistenza di prove a favore dell'indagato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2005-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233509-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO

Qualora il P.M. abbia richiesto l'archiviazione per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, il giudice non ha il dovere di motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all'indagato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è applicabile alla fase delle indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)