Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 23/02/1999 Cc. (dep. 18/03/1999) Rv. 213879 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Decreto di archiviazione - Impugnabilità - Esclusione - Eccezione - Casi - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
Il provvedimento di archiviazione disciplinato dagli artt. 408 e segg. cod. proc. pen. è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato, o l'interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall'articolo 414 cod. proc. pen. Ne consegue che per la natura di provvedimento "neutro" non ne sono previsti mezzi di impugnazione, essendo esperibile solo il ricorso per cassazione connesso all'eventuale abnormità del decreto di archiviazione, a norma dell'articolo 111 della Costituzione, qualora il provvedimento sia caratterizzato da vizi "in procedendo" o "in iudicando" del tutto imprevedibili per il legislatore che non ha contemplato per esso alcun mezzo d'impugnazione. (Fattispecie nella quale il Gip nel provvedere con l'archiviazione su conforme richiesta del PM, dopo aver ricostruito il fatto ed il ruolo avuto dagli indagati si esprimeva sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla configurabilità del delitto di strage, concludendo infine per l'archiviazione per essere il reato contestato estinto per amnistia, in esito ad ampia e particolareggiata motivazione con la quale si intendeva dare per accertata la colpevolezza degli indagati laddove, invece, la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile il reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)