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Sez. 1, Sentenza n. 1004 del 28/03/1969 (Rv. 339457 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339457-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - NOZIONE.*

Per determinare, ai fini della Competenza territoriale prevista dall'art. 20 cod.proc.civ., quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio occorre avere riguardo a quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto, sulla quale si contende, sia che di essa si chieda l'adempimento o l'accertamento, quale petitum della domanda giudiziale, sia che di essa venga prospettato l'inadempimento come causa petendi della domanda mirante a conseguire, per effetto dell'inadempimento stesso, il riconoscimento di un proprio diritto. (V. N. 1467-66, massima n. 322923).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)