Sez. L, Sentenza n. 11636 del 18/11/1998 (Rv. 520814 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio occorso al dipendente durante il tragitto dal luogo di lavoro all'abitazione nell'intervallo per il pranzo pur potendo usufruire di capannone prefabbricato attrezzato allo scopo con tavole e panche - Indennizzabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
Non è configurabile la fattispecie dell'infortunio "in itinere" indennizzabile, attesa la mancanza del necessario collegamento tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico, nell'ipotesi in cui l'infortunio si sia verificato mentre il prestatore di lavoro, invece di trattenersi in cantiere nell'intervallo meridiano per il pranzo per consumare il pasto nell'apposito capannone prefabbricato, apprestato dal datore di lavoro ed attrezzato allo scopo con tavole e panche (secondo quanto prescritto dall'art. 43 d.P.R. 19 marzo 1956 n.303), si recava con la propria auto dal luogo di lavoro alla propria abitazione durante l'intervallo suddetto.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 15/03/1956 num. 303 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)