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Sez. 1, Sentenza n. 17116 del 27/08/2004 (Rv. 576289 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | "Factoring" - Convenzione atipica attuata mediante la cessione dei crediti di un imprenditore ad un altro - Caratteristiche variabili - Interpretazione - Intento negoziale delle parti - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576289-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa, il "factoring" rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore ("factor") la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici e non da quelli pratico-economici, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello "vendendi", per quello "mandati" o per altro ancora. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale, la quale, alla luce della caratterizzazione impressa alla fattispecie dei contraenti, aveva dato atto della essenzialità e della centralità, nel caso, della cessione dei crediti e del risultato giuridico ad essa congruente del trasferimento del valore patrimoniale rappresentato dai crediti stessi in vista della ulteriore finalità della creazione della provvista per le operazioni di finanziamento da realizzarsi mediante le anticipazioni, laddove la funzione gestoria si collocava in posizione subordinata e strumentale all'esigenza della conservazione del valore economico dei crediti ceduti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Legge 21/02/1991 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)