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Sez. 5, Sentenza n. 31168 del 20/05/2009 Ud. (dep. 28/07/2009) Rv. 244490 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Bancarotta preferenziale - Elemento soggettivo - Dolo specifico.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244490-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE

La bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.), sul piano oggettivo richiede la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal D.L.vo 269 del 2007, dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma terzo, L. fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)