Sez. 5, Sentenza n. 16983 del 05/03/2014 Ud. (dep. 16/04/2014) Rv. 262904 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Elemento soggettivo - Dolo specifico - Concorrente finalità di evitare il fallimento - Rilevanza - Limiti.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE
In tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)