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Sez. 5, Sentenza n. 16983 del 05/03/2014 Ud. (dep. 16/04/2014) Rv. 262904 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Elemento soggettivo - Dolo specifico - Concorrente finalità di evitare il fallimento - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262904-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE

In tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)