Sez. L, Sentenza n. 10729 del 14/10/1995 (Rv. 494233 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di novanta giorni per la decisione del comitato amministratore - Art. 46, nono comma, legge n. 88 del 1989 - Interpretazione - Silenzio assenso per scadenza del termine ed esecutività della decisione sospesa - Configurabilità - Limiti - Successivo accertamento giudiziale del diritto a favore del ricorrente - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO
Con riferimento alla disciplina dei ricorsi amministrativi nei confronti dei provvedimenti dell'INPS in materia di prestazioni, l'art. 46, nono comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88 - che fissa in novanta giorni il termine entro cui il comitato amministratore competente per materia deve decidere in via definitiva per l'esecuzione o l'annullamento della decisione adottata dal comitato provinciale in merito al ricorso dell'interessato, nell'ipotesi in cui il direttore della sede competente si sia avvalso della facoltà di sospendere l'esecuzione di detta decisione, per ipotizzata sua illegittimità - va interpretato nel senso che entro il termine di legge deve essere eseguita anche la comunicazione della decisione all'avente diritto, con la conseguenza che, in difetto, trova applicazione la disposizione secondo cui, scaduto inutilmente il termine, la decisione sospesa diventa esecutiva (silenzio - assenso). Tuttavia la acquisita esecutività del provvedimento favorevole all'istante non comporta automaticamente il riconoscimento nella sede giurisdizionale di un corrispondente diritto a favore del medesimo, trovando applicazione l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. (e, secondo cui gli atti amministrativi possono trovare applicazione nel giudizio solo in quanto conformi alle leggi. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata, che aveva rigettato nel merito la domanda dell'assicurato, dopo avere affermato la idoneità del provvedimento del comitato amministratore adottato ma non comunicato entro il termine in questione).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46 com. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)