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Sez. L, Sentenza n. 5744 del 19/04/2001 (Rv. 546065 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO | Ricorso amministrativo avverso il diniego di prestazione previdenziale di invalidità - Provvedimento favorevole del comitato provinciale dell'Inps - Esecutività di tale provvedimento ex art. 46 legge n. 88 del 1989 - Mancato riconoscimento del diritto alla prestazione - Conseguente giudizio proposto dall'interessato - Accertamento dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546065-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO

Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'Inps una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento - ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato - emanato dal comitato provinciale e divenuto esecutivo ex art. 46, nono comma, legge n. 88 del 1989 e, ciò nonostante, la domanda del medesimo assicurato non sia stata accolta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto; anche in tale ipotesi, infatti, la domanda giudiziale non è diretta all'emanazione di una pronuncia dichiarativa dell'obbligo dell'ente assicuratore di conformarsi all'atto amministrativo favorevole, ipotizzandosi, in caso contrario, l'esercizio in sede giurisdizionale di un'attività sostitutiva di amministrazione attiva, preclusa dalla legge al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)