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Sez. L, Sentenza n. 5325 del 03/10/1988 (Rv. 459978 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - STATI MORBOSI CONCORRENTI - AMPLIAMENTO LEGISLATIVO DELLA CASISTICA - CONSEGUENZE - CONCAUSALITÀ TRA TECNOPATIA ED EVENTO MORTALE - NECESSITÀ - PRESUNZIONE LEGALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459978-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - STATI MORBOSI CONCORRENTI - AMPLIAMENTO LEGISLATIVO DELLA CASISTICA - CONSEGUENZE - CONCAUSALITÀ TRA TECNOPATIA ED EVENTO MORTALE - NECESSITÀ - PRESUNZIONE LEGALE - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo alla modifica alla disciplina delle prestazioni assicurative in favore dei lavoratori assicurati affetti da silicosi o asbestosi, quale introdotta dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, l'ampliamento della casistica degli stati morbosi concorrenti che possono essere associati alle due suddette malattie professionali (originariamente limitati alla tubercolosi polmonare in fase attiva e successivamente estesi anche ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio), non comporta che - in caso di morte dello assicurato o del titolare di pensione diretta - la mera associazione ad una di tale ultime forme morbose faccia sorgere di per sè il diritto alla rendita in favore dei superstiti in difetto della prova del nesso di causalità, o concausalità, tra la tecnopatia e l'evento della morte, nesso che non Forma oggetto di alcuna presunzione legale. (V 1904/88, mass n 457817; (V 698/88, mass n 457142).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)