Sez. L, Sentenza n. 11652 del 27/10/1992 (Rv. 479162 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Criterio letterale - Carattere fondamentale e prioritario - Ricorso agli altri criteri - Condizioni - Fattispecie relativa al C.C.N.L. per i dipendenti di aziende metalmeccaniche a partecipazione statale in tema di riducibilità dello stipendio e di altri emolumenti per sospensione dell'attività per mancanza di energia elettrica.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, fra i quali fondamentale e prioritario è quello letterale, che è suscettibile d'integrazione mediante gli altri criteri interpretativi - aventi una funzione sussidiaria e complementare - solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro od equivoco significato. (Nella specie - concernente l'interpretazione dell'art. 4 c.c.n.l. 20 aprile 1983 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche a partecipazione statale - l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva affermato il diritto dell'impiegato alla retribuzione in una giornata di sospensione dell'attività lavorativa per mancanza di energia elettrica, ritenendo tale ipotesi compresa in quelle di sospensione o riduzione del lavoro, disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, con riguardo alle quali era contrattualmente prevista l'irriducibilità dello stipendio, dell'indennità di contingenza e dell'eventuale terzo elemento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 20/04/1983 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)