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Sez. L, Sentenza n. 4003 del 21/02/2007 (Rv. 594787 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Incensurablità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di interpretazione di norme collettive relative alla spettanza della P.E.D. per i dipendenti postali.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594787-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale, tra i quali fondamentale e prioritario è quello letterale, che è suscettibile di integrazione mediante gli altri criteri interpretativi, i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro od equivoco significato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando la correttezza dell'interpretazione con la sua motivazione compiuta degli artt. 40 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Poste s, p.a. e dell'art. 4 parte economica oltre che della direttiva 30, con riferimento alle condizioni, in favore di detti dipendenti, per essere ammessi allo scrutinio per il riconoscimento della P.E.D., consistenti nell'appartenenza ad un'area operativa in una certa data e nell'aver conseguito la necessaria anzianità di servizio senza demerito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)