Sez. 1, Ordinanza n. 22415 del 04/08/2025 (Rv. 675481-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Concordato preventivo - Art. 180, comma 4, l. fall. - Neutralizzazione del voto dell’Amministrazione - Esclusione - Conversione del voto contrario in voto favorevole - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, l'art. 180, comma 4, l.fall., come modificato da d.l. n. 125 del 2020, conv. dalla l. n. 159 del 2020, e come ulteriormente modificato dal d.l. n. 118 del 2021, convertito dalla l. n. 147 del 2021, laddove testualmente prevede che "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177" non determina alcuna neutralizzazione del voto espresso dalla P.A., né tampoco una "conversione giudiziale" del voto contrario in voto favorevole, bensì unicamente, una volta verificata a opera del giudice la decisività del voto espresso ai fini del raggiungimento delle maggioranze, la sostituzione della propria valutazione a quella dell'amministrazione nell'esercizio del giudizio di convenienza della proposta concordataria.
Legge Falliment. art. 180 com. 4, Decreto Legge 07/10/2020 num. 125 art. 3 com. 1, Legge 27/11/2020 num. 159, Legge 21/10/2021 num. 147 CORTE COST., Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)