Sez. 1, Ordinanza n. 19790 del 14/06/2026 (Rv. 678516-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Concordato in continuità - Art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024 - Applicabilità dell’approvazione forzosa (c.d. cram down) - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
L'art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, CCII, ovvero delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato liquidatorio.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 88 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 109 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 112 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)