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Sez. L, Sentenza n. 8521 del 07/08/1999 (Rv. 529239 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Verbale - Sottoscrizione del giudice e del cancelliere - Omissione - Conseguente nullità degli atti e della sentenza - Condizione - Mancato rilievo in appello - Cassazione della sentenza di secondo grado con rinvio al primo giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1999-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529239-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE

Nell'ipotesi di omessa sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere del verbale dell'udienza di discussione di cui all'art. 429 cod. proc. civ., tale atto risulta privo dell'efficacia probatoria assegnata dalla legge, ed è totalmente inidoneo a raggiungere il proprio scopo, ove sia contestato il regolare svolgimento dell'attività processuale che lo stesso verbale dovrebbe documentare (nella specie, con il rilievo della emissione della sentenza da parte di un pretore diverso da quello dinanzi al quale si era svolta detta udienza di discussione).La nullità in questione determina conseguentemente quella degli atti compiuti e della stessa sentenza che necessariamente li presuppone; la decisione del giudice di appello che abbia omesso di rilevare tale nullità del procedimento di primo grado va annullata con rinvio al medesimo primo giudice per il riesame nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)