Sez. L, Sentenza n. 4346 del 01/07/1986 (Rv. 447112 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione dell'attendibilità dei testi e della Rilevanza delle singole deposizioni a confronto di altre risultanze processuali è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito che, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza che, peraltro, egli sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive delle parti, essendo sufficiente che dalla motivazione della sentenza risulti che quel convincimento è fondato sulla valutazione di tutte le risultanze processuali. (Conf 1496/83, mass n 426325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)