Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 (Rv. 569765 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI | "Peso probatorio" delle varie testimonianze - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)