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Sez. U, Sentenza n. 6564 del 10/11/1986 (Rv. 448712 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TUTELA PROVVISORIA E D'URGENZA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448712-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TUTELA PROVVISORIA E D'URGENZA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il potere del giudice ordinario di adottare provvedimenti d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sussiste con limitato riguardo alla tutela in via cautelare di posizioni soggettive devolute alla cognizione del medesimo giudice, e, pertanto, non può essere riconosciuto in relazione a pretese di un pubblico dipendente inerenti al rapporto di impiego, ovvero al trattamento pensionistico a carico del ministero del tesoro o della cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, in quanto spettanti, rispettivamente, alla giurisdizione del giudice amministrativo e della Corte dei conti. (V 1484/81, mass n 412161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 71, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)