diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3568 del 02/08/1989 (Rv. 463535 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DELLA C.P.D.E.L. - CONTROVERSIE SUL DIRITTO, SULLA MISURA O SULLA DECORRENZA DELLA PENSIONE - GIURISDIZIONE IN VIA ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI - DOMANDE DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE PROVVISORIA E DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463535-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DELLA C.P.D.E.L. - CONTROVERSIE SUL DIRITTO, SULLA MISURA O SULLA DECORRENZA DELLA PENSIONE - GIURISDIZIONE IN VIA ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI - DOMANDE DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE PROVVISORIA E DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - ESTENSIONE.*

In tema di trattamento pensionistico a carico della C.P.d.e.L., come quello riservato ad un'infermiera che, in virtù di rapporto di pubblico impiego, sia stata alle dipendenze di un ospedale gestito dalla unità sanitaria locale, le liti promosse dall'assicurata nei confronti della predetta cassa di previdenza, che attengano al diritto, alla misura o alla decorrenza della pensione, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 60 del R.d.l. n. 680 del 1938 e 13 del R.d. n. 1214 del 1934, e sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario anche con riguardo alle domande di liquidazione di pensione provvisoria e di adozione di provvedimenti di urgenza, quand'anche questi siano richiesti per evitare l'asserito pregiudizio derivante da ritardo nell'erogare la pensione. (V 4503/88, mass n 459451; (V 6564/86, mass n 448712; (V 5277/84, mass n 437013; (V 7370/83, mass n 431962; (Conf 9020/87, mass n 456304).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)