Sez. 2, Sentenza n. 1765 del 09/03/1983 (Rv. 426606 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - DOCUMENTO RICHIAMANTE UN CONTRATTO - MANCANZA DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ CONTRATTUALE - IN TALE DOCUMENTO - INIDONEITÀ - VOLONTÀ DEGLI AUTORI DEL DOCUMENTO DI ATTRIBUIRGLI VALORE CONTRATTUALE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - DOCUMENTO RICHIAMANTE UN CONTRATTO - MANCANZA DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ CONTRATTUALE - IN TALE DOCUMENTO - INIDONEITÀ - VOLONTÀ DEGLI AUTORI DEL DOCUMENTO DI ATTRIBUIRGLI VALORE CONTRATTUALE - IRRILEVANZA.*
Non vale a costituire l'atto scritto richiesto dalla legge ad substantiam per i trasferimenti immobiliari, il documento che si limiti a richiamare un contratto di cui si dia per avvenuta la conclusione e del quale si presupponga l'esistenza e la validità, essendo, invece, necessario che risulti dal documento stesso la manifestazione specifica di volontà di concludere il contratto medesimo. Pertanto, qualora una tale manifestazione di volontà non viene obiettivamente riscontrata nel documento che viene invocato quale atto scritto del contratto, non ha Rilevanza una qualsiasi diversa intesa fra gli autori del documento stesso diretta ad attribuirgli un valore che la legge gli disconosce con la sanzione di nullità, né una indagine ermeneutica può dar vita ad un tale contratto in Mancanza di un requisito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)