Sez. L, Sentenza n. 87 del 08/01/2003 (Rv. 559484 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Malattia non tabellata - Prova della causa professionale - Onere gravante sul lavoratore - Iniziativa "ex officio" volta ad acquisire ulteriori elementi di valutazione sui fattori di rischio - Ammissibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
In tema di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità della sussistenza di una causa professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che non aveva ritenuto di ammettere le prove, pur richieste dall'assicurato, volte a dimostrare il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta, ritenendo indeterminate le caratteristiche della lavorazione svolta così come evidenziate dal lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)