Sez. L, Sentenza n. 9302 del 09/07/2001 (Rv. 548031 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Cause sopravvenute estranee ad attività lavorativa - Ulteriori effetti modificativi degli esiti di precedente infortunio - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso di causalità con l'infortunio - Accertamento - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In tema di infortuni sul lavoro, gli ulteriori effetti dipendenti da cause sopravvenute estranee a qualsiasi attività lavorativa, che abbiano modificato gli esiti di un precedente infortunio, sono indennizzabili a condizione che tali cause siano direttamente collegabili all'infortunio lavorativo in quanto inserite nel processo causale come fattori determinanti l'ulteriore aggravamento del danno e non già come meri fatti occasionali, accidentali o naturali, tra i quali va annoverata la fisiologica evoluzione della malattia. La sussistenza di tale nesso di causalità, poi, va accertata non già attraverso una mera possibilità di ordine scientifico, meramente astratta e ipotetica, bensì attraverso un ragionevole e serio criterio, sia pure di probabilità, fondato su elementi oggettivi che consentano di pervenire ad una certezza giudiziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)