Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 24/07/1981 (Rv. 415498 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Ricorre l'ipotesi dell'interposizione reale di persona, e non della simulazione (nella quale si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia), allorche il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che detta persona sia obbligata ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto. (V 1838/80, mass n 405458; (V 5203/78, mass n 394953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)