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Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 19/03/1980 (Rv. 405458 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - DIFFERENZA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL REGIME PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405458-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - DIFFERENZA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL REGIME PROBATORIO.*

L'attribuzione apparente del diritto di proprieta a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilita puo realizzarsi o con l'interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato, o con l'interposizione reale, strumentale o non rispetto ad un negozio fiduciario. L'interposizione reale di persona da luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione, giacche, mentre nella prima si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia, nella seconda il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto. Da tale diversita consegue, in particolare, che colui il quale chieda l'accertamento in capo all'effettivo beneficiario del rapporto del diritto di proprieta su immobili acquistati per interposta persona non puo provarne per testimoni l'acquisto - dovendo gli acquisti immobiliari essere rivestiti di Forma scritta ad substantiam - neppure se sostenga l'illiceita dell'acquisto ed invochi, percio, la liberta di prova ex art 1417 cod civ, poiche tale disposizione concerne soltanto la simulazione. (Conf 5203/78, mass n 394953, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)