Sez. 5, Sentenza n. 138 del 12/01/1999 Cc. (dep. 23/04/1999) Rv. 213187 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Custodia giudiziaria - Indennità - Liquidazione - Riferimento alle tariffe ed agli usi - Obbligo del giudice di conformarsi - Esclusione - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In tema di quantificazione dell'indennità di custodia di cose sequestrate, la pronunzia di incostituzionalità dell'art 5 della legge 13 luglio 1965 n. 832 (pronunzia che ha comportato la inapplicabilità dei parametri di quantificazione previsti dalla predetta legge) se ha reso possibile il rinvio, per la determinazione di detta indennità, alle tariffe ed agli usi locali, non per questo ha obbligato il giudice alla loro pedissequa osservanza, ben potendo lo stesso procedere a liquidazione equitativa, ancorata alla valutazione in concreto della qualità e quantità dell'impegno del custode in una specifica, normale e semplificata attività di vigilanza. (V. Corte cost. sentenza n. 230 del 1989).
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 836 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)