Sez. 1, Sentenza n. 11 del 12/01/1987 Cc. (dep. 26/03/1987) Rv. 175439 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - NORME A TUTELA DEI DIRITTI DELLA DIFESA - APPLICABILITÀ - CONTENUTO DELLA CONTESTAZIONE: INVITO A COMPARIRE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA CON L'INDICAZIONE PRECISA E CHIARA DEL "TIPO" CRIMINOLOGICO PREVISTO DALLA LEGGE E CON L'ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI INDIZIARI A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - NORME A TUTELA DEI DIRITTI DELLA DIFESA - APPLICABILITÀ - CONTENUTO DELLA CONTESTAZIONE: INVITO A COMPARIRE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA CON L'INDICAZIONE PRECISA E CHIARA DEL "TIPO" CRIMINOLOGICO PREVISTO DALLA LEGGE E CON L'ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI INDIZIARI A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA.*
Il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale e ad esso sono applicabili le garanzie previste per il giudizio di cognizione a tutela dei diritti di difesa, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato. Ne deriva che la contestazione non può essere attuata con l'invito a comparire all'udienza di discussione della proposta accompagnato dalla mera indicazione della misura di cui si chiede l'applicazione, ma con l'indicazione, precisa e chiara, del "tipo" criminologico (ozioso, vagabondo, sospetto di appartenenza ad organizzazione mafiosa), riferibile ad una delle fattispecie previste dalla legge, nonché con l'esposizione, sia pure succinta, degli elementi indiziari che sorreggono la "proposta". (Conf mass n 168947, per la prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)