Sez. 1, Sentenza n. 4351 del 09/04/1993 (Rv. 481796 - 01)
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere | Clausola compromissoria prevista all'art. 26 dello Statuto e all'art. 49 del Regolamento della Federazione Italiana gioco calcio - Soggetto associato - Approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere
L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, primo comma, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, primo comma, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello Statuto o nel Regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte (nella specie, clausola compromissoria prevista all'art. 26 dello Statuto e all'art. 49 del Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 1, Cod. Civ. art. 1342 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)