Sez. 3, Sentenza n. 10750 del 25/05/2016 (Rv. 640120 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Crediti derivanti dal medesimo rapporto - Diversa natura, contrattuale ed extracontrattuale, degli stessi - Compensazione - Applicabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La disciplina della compensazione ex art. 1241 c.c. è applicabile nelle ipotesi in cui le reciproche ragioni di credito, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)