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Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 25/08/2006 (Rv. 593967 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Risarcimento danni derivanti da unico evento costituito da una collisione tra veicoli - Compensazione "propria" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Compensazione c.d. "impropria" - Configurabilità - Applicabilità delle norme sulla compensazione - Esclusione - Portata.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593967-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte tali ex art. 2054 cod. civ., di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione, non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex art. 1241 ss. cod. civ. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, 2° co., cod. civ.) che sostanziale (concernente essenzialmente l'arresto della prescrizione ex art. 1242, 2° co., cod. civ. e la incompensabilità del credito dichiarato impignorabile ex art. 1246, 1° co. n. 3, cod. civ. e 545 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)