Sez. L, Sentenza n. 12117 del 21/12/1990 (Rv. 470249 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PREVENTIVA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - RIFERIMENTO A COMPORTAMENTI ANTERIORI - NECESSITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PREVENTIVA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - RIFERIMENTO A COMPORTAMENTI ANTERIORI - NECESSITÀ - LIMITI.*
La preventiva contestazione specifica dell'addebito, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, è necessaria, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e quale condizione di legittimità del recesso, in ogni caso di licenziamento disciplinare, deve riguardare anche comportamenti dell'incolpato anteriori a quello contestato e posto a base del recesso, ove tale ultimo fatto non sia di per sè così grave da integrare gli estremi della giusta causa o del notevole inadempimento (art. 3 legge n. 604 del 1966), potendo prescindersi dalla detta contestazione dei precedenti episodi solo quando il fatto che integra lo specifico motivo del licenziamento disciplinare già rivesta di per sè una gravità tale da giustificare da solo il licenziamento, costituendo tali precedenti episodi semplici elementi di valutazione di quel fatto e di conferma della sua gravità. (V 6098/88, mass n 460501; (V 5311/87, mass n 453893; (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)