Sez. L, Sentenza n. 6583 del 07/11/1983 (Rv. 431300 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO A MANSIONI DI GRADO SUPERIORE - AUTOMATISMO - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI PROMOZIONE SUCCESSIVO A QUELLO DI REGGENZA - ATTO DOVUTO - FUNZIONE - CONSEGUENZE - MANCATA DELIBERAZIONE DELLA PROMOZIONE - NATURA - IMPLICITA DETERMINAZIONE NEGATIVA DEL DIRITTO DELL'AGENTE - IMPUGNABILITÀ - MEZZI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO A MANSIONI DI GRADO SUPERIORE - AUTOMATISMO - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI PROMOZIONE SUCCESSIVO A QUELLO DI REGGENZA - ATTO DOVUTO - FUNZIONE - CONSEGUENZE - MANCATA DELIBERAZIONE DELLA PROMOZIONE - NATURA - IMPLICITA DETERMINAZIONE NEGATIVA DEL DIRITTO DELL'AGENTE - IMPUGNABILITÀ - MEZZI.*
A norma dell'art. 18 del regolamento all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il diritto alla promozione spettante al dipendente autoferrotranviario addetto a mansioni di grado superiore matura automaticamente - fatta eccezione per i posti da coprirsi mediante esame - al compimento del prescritto periodo di permanenza nelle funzioni medesime (sei mesi in un anno) e sempreché, alla scadenza del cennato periodo, persista la vacanza del posto temporaneamente occupato per chiamata da parte della direzione dell'azienda, configurandosi il provvedimento di promozione, facente seguito al provvedimento di reggenza, come un atto dovuto, volto a rendere definitiva, con effetto retroattivo, la situazione giuridica determinatasi con la chiamata. Ne consegue che la mancata deliberazione della promozione, al momento in cui ne sussistono le condizioni di fatto, equivale - senza che sia necessaria alcuna particolare Forma di comunicazione - ad una implicita Determinazione negativa del diritto spettante all'agente, la quale è impugnabile mediante il ricorso gerarchico ex art. 10 del R.d. citato. (V 189/82, mass n 417880; (V 2311/79, mass n 398651; (V 3886/78, mass n 393481; (V 3063/76, mass n 381837; (V 2277/75, mass n 376099).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)