Sez. 4, Sentenza n. 8641 del 11/02/2010 Ud. (dep. 03/03/2010) Rv. 246423 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Svolgimento di attività a contatto con sostanze altamente tossiche - Morte dei lavoratori per patologie contratte per l'esposizione a polveri nocive - Mancanza di misure di protezione - Aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. - Configurabilità .
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
È configurabile l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., quando il datore di lavoro non abbia predisposto misure di protezione a tutela della salute dei lavoratori soggetti all'esposizione a sostanze fortemente tossiche, a seguito della quale gli stessi abbiano contratto patologie tumorali. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una fattispecie che vedeva coinvolta una azienda produttrice di antiparassitari, la Corte ha respinto la tesi secondo cui non sarebbe ravvisabile l'aggravante de qua per la mancanza di una specifica norma in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)