Sez. 5, Sentenza n. 7268 del 17/05/2002 (Rv. 554523 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
La notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 140 cod. proc. civ., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma la notifica non sia avvenuta perché costui od altro possibile consegnatario non sia stato rinvenuto; deve essere effettuata invece ai sensi dell'art. 60, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'art. 143 cod. proc. civ., quando, malgrado le ricerche del messo notificatore non si conosca in quale comune risieda il destinatario. Ne consegue che, allorquando come nella specie, il messo notificatore non reperisca il contribuente e questi risulti trasferito in luogo non conosciuto, è corretta la procedura di notifica effettuata ai sensi dell'articolo 60, lettera e), citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)