Sez. L, Sentenza n. 3728 del 01/06/1988 (Rv. 458983 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE DI NOTEVOLE ENTITÀ - DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DANNO RISARCIBILE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - INCLUSIONE DEL CREDITORE NON NELLA CATEGORIA DEI "PICCOLI CONSUMATORI" MA IN QUELLA DEI "CREDITORI OCCASIONALI" - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE DI NOTEVOLE ENTITÀ - DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DANNO RISARCIBILE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - INCLUSIONE DEL CREDITORE NON NELLA CATEGORIA DEI "PICCOLI CONSUMATORI" MA IN QUELLA DEI "CREDITORI OCCASIONALI" - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di crediti pecuniari di natura previdenziale, ai quali non si applica la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429 cod. proc. civ., nel caso di notevole entità della somma non tempestivamente versata, ai fini della Determinazione del maggior danno risarcibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., il creditore deve essere incluso non nella categoria dei "piccoli consumatori" (spendenti il denaro per esigenze di vita individuale e familiare) ma in quella dei "creditori occasionali". Ciò peraltro non esclude che, ove il creditore rivesta la qualità di pensionato, possa farsi riferimento - ai fini della Determinazione del danno predetto - anche a criteri diversi da quello della più comune Forma di risparmio, costituita dal deposito bancario, e che, in particolare, il risarcimento - sulla base della notorietà della svalutazione e della detta qualità di pensionato - possa essere equitativamente determinato sulla base di una misura (non intera ma) percentuale degli indici dei prezzi ISTAT. (V 408/88 Corte cost.; (V 3004/86, mass n 447190; (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)