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Sez. 5, Sentenza n. 34682 del 11/02/2005 Ud. (dep. 28/09/2005) Rv. 232312 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati - Esclusione sulla base di precedenti condanne per reati poi depenalizzati - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232312-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)