Sez. 1, Sentenza n. 46236 del 06/10/2004 Cc. (dep. 29/11/2004) Rv. 230318 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato | Sospensione della pena - Concedibilità - Fondamento.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., ma anche nel caso di revoca di uno o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 cod. pen., e ciò sia per l'identità di "ratio" tra la situazione in esame e quella dell'art.671 del codice di rito, sia perchè l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra possibili "provvedimenti conseguenti" alla revoca di sentenza di condanna per "abolitio criminis".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)