Sez. 4, Sentenza n. 7962 del 27/04/1999 Ud. (dep. 18/06/1999) Rv. 214594 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1930) - NOMINA | Irritualità - Omessa contestazione - Ratifica - Rapporto fiduciario - Sussistenza - Successivo disconoscimento - Rilevanza ai fini dell'assistenza già prestata - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1930) - NOMINA
Quando un imputato, fisicamente non presente in giudizio, sia stato assistito durante una o più fasi procedimentali da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva, l'opera del quale non sia stata mai contestata, ma anzi ratificata con il conferimento di specifico mandato ad impugnare, viene in evidenza una situazione di fatto che, per essersi protratta per lungo tempo, non può non essere sintomatica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il professionista ed il cliente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)