Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011 (Rv. 617942 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia agli atti del giudizio nel giudizio di cassazione - Accettazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
L'art. 306 cod. proc. civ., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev'essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere "accettizio" e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)